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D.P.C.M. 20/12/20013. Cartografia di base. Dovrà essere predisposta una serie di carte tematiche, di adeguata scala che evidenzino almeno a) i limiti amministrativi con l'individuazione dei centri operativi, la dislocazione delle squadre (e relativi ambiti di pertinenza) e mappa degli o biettivi da difendere con l'indicazione delle priorità b) aree percorse dal fuoco c) vegetazione d) uso del suolo e) viabilità e punti di approvvigionamento idrici. La scala dei vari elaborati sarà opportunamente scelta in base alle esigenze riscontrate da ogni regione e al livello di precisione dei dati; trattandosi comunque di un livello geografico alquanto vasto, potrebbe essere opportuno anche un livello comunale o subcomunale per aree omogenee; laddove ce ne fosse la possibilità, sarebbe utile comunque scegliere scale di livello più dettagliato; in ogni caso è preferibile non scendere, per gli elaborati derivati, al di sotto della scala 1:50000. 4. Supporti informatici. È opportuno che vengano descritti i sistemi informativi e le strutture informatiche per la gestione delle banche dati e della cartografia. 5. Analisi statistica dei dati AIB. La descrizione e l'analisi dei dati relativi all'evoluzione del fenomeno degli incendi boschivi, in ordine all'andamento delle variabili che lo caratterizzano, è funzionale alla verifica di quanto attuato negli anni precedenti e alla definizione di strategie organizzative e operative finalizzate al conseguimento di migliori risultati. 6. Obiettivi prioritari da difendere. L'individuazione degli obiettivi prioritari da difendere rappresenta una nuova strategia di lotta contro gli incendi boschivi finalizzata alla riduzione dei danni economici e alla mitigazione delle conseguenze sul patrimonio ambientale e socio-culturale nonchè alla conservazione del bene inteso come elemento indispensabile della qualità della vita. La definizione degli obiettivi consente di fissare una scala di priorità di supporto all'attività decisionale nella fase dell'attivazione dell'intervento di difesa e di contrasto agli incendi. Per la determinazione degli obiettivi prioritari sono da considerare quali elementi di valutazione a) presenza antropica (strutture abitative, industriali, commerciali, turistiche) b) pregio vegetazionale e ambientale: aree naturali protette c) aree boscate e/o non boscate limitrofe alle aree di cui ai punti a) e b) d) rimboschimenti di giovane età e/o boschi di conifere e) difficile accessibilità da terra verso le aree di cui ai punti precedenti. Le regioni inviano al COAU del Dipartimento della protezione civile l'elenco degli obiettivi prioritari da difendere. Il COAU ne tiene conto per stabilire la priorità dell'invio dei mezzi aerei AIB. 7. Modello organizzativo. Nel piano dovrà essere sinteticamente descritto il modello organizzativo con le indicazioni delle strutture e delle forze utilizzate, nonchè gli eventuali accordi che la regione promuove con le amministrazioni pubbliche e private ai fini dell'attuazione delle varie fasi del piano. II. Previsione: 8. Le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio. Per fattori predisponenti si intende l'insieme degli aspetti che favoriscono l'innesco di un incendio e la propagazione del fuoco: condizioni climatiche (alte temperature, siccità, ventosità, bassa umidità relativa, ecc.), geomorfologia (pendenze, esposizione all'irraggiamento solare, ecc.), caratteristiche vegetazionali e selvicolturali (presenza di specie più o meno infiammabili e/o combustibili, contenuto d'acqua, stato di manutenzione del bosco, ecc.). Per cause determinanti si intendono gli aspetti che in una situazione definita da fattori predisponenti possono dar luogo all'immediato sviluppo e alla propagazione del fuoco. Le cause determinanti dovranno essere distinte in conformità al regolamento CEE n. 804/94 relativo all'attuazione di un sistema comunitario di informazione sugli incendi di foresta denominato "Base comune minima d'informazioni sugli incendi di foresta" che classifica l'origine presunta di ciascun incendio secondo le quattro categorie di seguito riportate: incendio di origine ignota; incendio di origine naturale; incendio di origine colposa; incendio di origine dolosa. 9. Le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia. Il piano contiene la cartografia delle aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, aggiornata annualmente (utilizzando, ove disponibili, i rilievi realizzati dai comuni per l'apposizione del regime vincolistico previsto per le aree percorse dal fuoco dall'art. 10 della Legge n. 353/2000), preferibilmente riportata e archiviata in formato digitale. Le procedure tecniche per la definizione delle aree potranno essere modificate alla luce dei risultati della sperimentazione di tecniche satellitari prevista dall'art. 12, comma 5, della Legge n. 353/2000, alla quale le regioni sono chiamate a concorrere per la validazione dei dati. La relazione delle aree percorse dal fuoco con il data-base territoriale può utilizzare il Sistema informativo della montagna (SIM) del Corpo forestale dello Stato (CFS), già attivo come sportello unico per l'utenza della montagna presso tutte le regioni, le sedi periferiche dello stesso Corpo, le comunità montane, gli enti parco e alcuni comuni. Il SIM -fornito a titolo gratuito dal CFS -- registrerebbe così i territori interessati dall'apposizione del regime vincolistico e consentirebbe un facile riscontro al momento della richiesta da parte del proprietario di rilascio di eventuali nullaosta. 10. Le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti. La valutazione del grado di rischio attribuibile alle diverse formazioni forestali, vale a dire la loro propensione a essere percorse più o meno facilmente dal fuoco, deve tenere conto delle caratteristiche peculiari della vegetazione, di quelle geomorfologiche e meteoclimatiche nonchè del fattore antropico nelle accezioni del comportamento umano, del grado di urbanizzazione, della viabilità e del livello socio-economico della zona. Pertanto, la caratterizzazione del territorio dal punto di vista del rischio di incendio boschivo sarà data dalla sovrapposizione, opportunamente ponderata, delle informazioni relative: all'estensione delle aree boscate, alla tipologia vegetazionale, alle condizioni d'uso e allo stato di conservazione del bosco, alla presenza di zone di particolare interesse naturalistico, paesaggistico e ambientale, alla frequenza d'innesco d'incendio e all'estensione delle aree percorse dal fuoco, alle aree agricole, alla densità della popolazione, ai flussi turistici, alla rete viaria, ai centri abitati, alle aree oggetto di contenzioso tra pubblico e privato, alle caratteristiche orografiche, all'esposizione e alle pendenze dei versanti, alle caratteristiche climatiche e meteorologiche. I dati potranno anche essere rilevati integrando le diverse metodologie esistenti (telerilevamento aereo/satellitare o rilievi a terra), che permettono di indagare superfici di dimensioni diverse con diverso grado di risoluzione spaziale. Ove possibile, sarebbe opportuno effettuare tale analisi - previa elaborazione di un'adeguata cartografia tematica - a mezzo di supporto GIS. 11. I periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione delle prevalenti caratteristiche anemologiche stagionali. Le risultanze dei sistemi di previsione messi in atto dalla regione forniscono gli elementi essenziali per individuare i periodi a rischio di incendi boschivi e i relativi divieti sulla base anche dei dati meteorologici e dell'aridità (o umidita) del suolo. 12. Gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica. Il piano contiene la descrizione degli indici di pericolosità giornaliera di incendio boschivo, adottati dalla regione in funzione delle specifiche caratteristiche territoriali e meteoclimatidhe. Detti indici esprimono numericamente la probabilità che una determinata formazione forestale possa essere interessata da un incendio in relazione ai fattori predisponenti precedentemente definiti: caratteristiche strutturali e fisiche (stato di manutenzione, infiammabilità e combustibilità, contenuto d'acqua, ecc.), condizioni meteorologiche (venti, temperature, umidità relativa, piogge) e aspetti geomorfologici della zona stessa (pendenze, esposizione, ecc.). In particolare, qualora le regioni non dispongano già di metodologie di valutazione dell'indice giornaliero di pericolosità di incendio, dovranno essere preferibilmente adottati metodi meteorologici, cumulativi di inizio e diffusione, basati comunque su criteri fissati dalla Commissione europea per la previsione del pericolo di incendio (sistema EUDIC). Gli indici potranno essere rappresentati utilizzando appositi supporti cartacei e/o GIS o, anche, direttamente i servizi territotiali del sistema informativo della montagna (SIM) del CFS, visualizzando mediante scale di colori i vari tematismi che consentono di avere una visione sinottica della pericolosità. L'indice di pericolosità definito giornalmente da parte della regione sarà oggetto di apposita, tempestiva comunicazione (che metta debitamente in rilievo gli aspetti meteorologici avversi, e in particolare i forti venti) da parte della regione medesima alle proprie strutture operative AIB e agli enti locali secondo protocolli prestabiliti. 13. Gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare. Le informazioni necessarie alla creazione e alla gestione di banche dati, alla redazione della cartografia tematica, all'utilizzo di simulatori di eventi e di modelli di propagazione del fuoco possono essere acquisite tramite rilevamento da piattaforma satellitare o da mezzo aereo o con rilievi diretti da terra; dette metodologie possono essere altresì impiegate per attività di sorveglianza e controllo del territorio. III. Prevenzione. 14. Contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 353/2000. Le regioni, in base alle loro specifiche situazioni, definiscono le azioni che possono determinare lo sviluppo degli incendi boschivi e da assoggettare a divieti. In ogni caso, oltre a definire la tipologia delle azioni, deve essere indicata anche la loro applicazione sia in termini temporali che territoriali. 15. La consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonchè di adeguate fonti di approvvigionamento idrico. Gli interventi strutturali e infrastrutturali per la previsione, la prevenzione e la lotta attiva contro gli incendi boschivi (viali tagliafuoco, piste e sentieri antincendio, punti di approvvigionamento idrico, sistemi di avvistamento, basi per i mezzi terrestri e aerei, ecc.) dovranno essere programmati dalla regione in base alla priorità degli obiettivi da difendere e a criteri di ottimizzazione operativa e gestionale delle attività. La regione fissa le tipologie e gli standards relativi alla realizzazione degli interventi in base alle proprie caratteristiche ambientali e territoriali nonchè le modalità per l'affrancazione dei terreni individuati per la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali preventivi ove detti terreni fossero soggetti a uso civico ai sensi della Legge 16 giugno 1927, n. 1766. 16. Le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio. Il piano contiene la programmazione di interventi di gestione, manutenzione e pulizia del bosco, nelle aree a elevato rischio di incendio, volti: alla riduzione della biomassa particolarmente combustibile e alla rimozione della necromassa; all'ottenimento di soprassuoli forestali misti e ben strutturati; dove possibile, alla conversione dei cedui in fustaia; alla rigenerazione delle ceppaie e alla protezione della rinnovazione naturale; al diradamento e allo sfoltimento dei vecchi rimboschimenti di conifere eccessivamente densi; al decespugliamento, allo sfalcio, alla ripulitura e al diserbo (da parte degli enti competenti, nel rispetto del codice della strada e delle altre norme vigenti) delle scarpate e dei margini stradali, autostradali e ferroviari adiacenti formazioni boschive. Gli interventi di rimboschimento e quelli di ingegneria naturalistica (con particolare attenzione a quelli necessari per il ripristino dell'assetto idrogeologico dei versanti e per la valorizzazione ambientale dei siti) vanno fatti, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 della Legge n. 353/2000 in ordine ai soprassuoli percorsi dal fuoco, in modo da regolare la distribuzione spaziale dei diversi tipi di combustibili vegetali creando alternanza di zone a combustibilità diversa e soluzioni di continuità sia in senso orizzontale che verticale. Le regioni, ai sensi del comma 3, art. 4, della Legge n. 353/2000, possono concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi. È opportuno che gli enti locali promuovano, in anticipo rispetto alla stagione a rischio, interventi nel settore della prevenzione (per esempio, iniziative per la gestione e manutenzione dei boschi), prevedendo, laddove possibile, incentivi economici connessi ai migliori risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco rispetto agli anni precedenti. |
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